Trasporto ceneri all’estero: un’urna non è una salma

Trasporto ceneri all’estero: un’urna non è una salma

Ceneri senza frontiere: trasportare un’urna all’estero non significa trasportare una salma

Il trasferimento internazionale delle ceneri è sempre più frequente, ma ancora oggi imprese funebri, famiglie e uffici comunali si trovano davanti a procedure interpretate in maniera diversa. Il problema nasce spesso da una confusione di fondo: trattare il trasporto di un’urna come quello di un feretro.

di Nicholas Cavalca NikFuneralManager

Capita sempre più spesso che una persona muoia in Italia, venga cremata e che i familiari desiderino trasferirne le ceneri all’estero. Può essere il Paese d’origine, quello nel quale vive la famiglia o semplicemente il luogo nel quale quella persona aveva espresso il desiderio di essere sepolta o di vedere disperse le proprie ceneri. Succede naturalmente anche il contrario: persone morte e cremate all’estero le cui urne devono arrivare in Italia per essere tumulate, affidate o disperse.

Potrebbe sembrare un procedimento relativamente semplice. Nella pratica non sempre lo è. Imprese funebri e famiglie si trovano ancora davanti a richieste documentali molto differenti da un Comune all’altro: passaporti mortuari, nulla osta consolari, autorizzazioni, certificazioni e adempimenti che talvolta sembrano derivare più dalla procedura utilizzata abitualmente per il trasporto internazionale di una salma che da quella realmente applicabile alle ceneri.

Ed è proprio da qui che bisogna partire: un’urna cineraria non è un feretro e il trasporto internazionale delle ceneri non può essere automaticamente confuso con il trasporto internazionale di una salma.

Trasporto ceneri all’estero: perché un’urna non è un feretro

La Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 rappresenta ancora oggi uno dei riferimenti quando si parla di trasporto internazionale di cadaveri fra gli Stati aderenti. Il Ministero degli Affari Esteri italiano continua a richiamarla, insieme al D.P.R. 285/1990 e alla Legge 130/2001, nell’ambito delle informazioni relative al rimpatrio di salme e ceneri.

Proprio la Svizzera offre però un caso interessante per capire quanto sia importante distinguere correttamente le due fattispecie.

A seguito di alcune richieste provenienti da uffici comunali italiani, che chiedevano un nulla osta del Consolato svizzero per il trasferimento di urne verso la Svizzera, la questione è stata sottoposta direttamente alla rappresentanza diplomatica svizzera in Italia.

La risposta è stata molto chiara: la Convenzione internazionale di Berlino del 1937 non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati.

Secondo quanto comunicato dall’autorità consolare svizzera, le disposizioni previste dalla Convenzione non sono applicabili al trasporto delle urne, poiché queste ultime non sono, in linea di massima, sottoposte ad alcuna formalità da parte svizzera. Per il trasporto viene consigliato di accompagnare l’urna con una copia dell’atto di morte e con l’attestato di cremazione, verificando naturalmente con il vettore utilizzato, compagnia aerea, corriere o altro trasportatore, le modalità previste per il viaggio.

Le eventuali formalità richieste dalle autorità italiane per l’esportazione o per l’affidamento delle ceneri restano invece di competenza italiana.

È una precisazione importante perché mette in evidenza un problema che chi lavora quotidianamente in questo settore incontra ancora troppo spesso: la richiesta di un documento non dovrebbe nascere semplicemente dalla necessità di sentirsi più tutelati o dal fatto che “si è sempre fatto così”. Ogni adempimento amministrativo dovrebbe avere un proprio fondamento.

La prudenza amministrativa è indispensabile. Chiedere un documento che non è previsto, invece, non diventa prudenza soltanto perché aggiunge un foglio alla pratica.

Questo non significa, naturalmente, che il caso svizzero possa essere esteso automaticamente a qualsiasi altro Stato. Sarebbe esattamente l’errore opposto. Non esiste una procedura universale valida indistintamente per tutte le urne dirette all’estero, perché occorre verificare anche ciò che richiede il Paese di destinazione.

La domanda corretta, quindi, non è semplicemente “quali documenti servono per portare le ceneri all’estero?”. Prima bisogna capire da dove partono quelle ceneri, dove devono arrivare, quale normativa disciplina il loro trasferimento e soprattutto quale sarà la loro destinazione una volta giunte nel Paese interessato.

Perché trasporto, sepoltura e dispersione non sono la stessa cosa.

Il fatto che un’urna possa essere legittimamente trasferita da uno Stato all’altro non significa automaticamente che, una volta arrivata, le ceneri possano essere disperse ovunque o con qualsiasi modalità. Allo stesso modo, l’autorizzazione necessaria per il trasferimento non coincide necessariamente con quella richiesta per la destinazione finale.

Quando le ceneri arrivano in Italia

Lo stesso ragionamento vale nel percorso inverso, quando una persona muore e viene cremata all’estero e le sue ceneri devono essere trasferite in Italia.

In questo caso occorre verificare la documentazione prevista nel Paese di provenienza, l’eventuale intervento della rappresentanza diplomatica o consolare italiana, le procedure per l’ingresso delle ceneri e successivamente ciò che dovrà accadere all’urna una volta arrivata nel nostro Paese.

Se l’urna deve essere tumulata, avremo una determinata destinazione. Se deve essere affidata, dovranno essere rispettate le relative disposizioni. Se invece la volontà è quella di disperdere le ceneri in Italia, il semplice ingresso dell’urna nel territorio nazionale non autorizza automaticamente la dispersione. Quest’ultima rimane soggetta alle condizioni e alle autorizzazioni previste dall’ordinamento italiano.

È quindi fondamentale separare i diversi momenti del procedimento. C’è il trasferimento internazionale dell’urna, c’è l’eventuale ingresso o uscita dal territorio nazionale e c’è infine la destinazione delle ceneri. Sono aspetti collegati, ma non sono la stessa cosa.

Ed è proprio qui che, a mio avviso, dovrebbe cambiare il metodo con cui affrontiamo queste pratiche.

Quando arriva sulla scrivania una richiesta di trasporto internazionale di un’urna, la prima reazione non dovrebbe essere quella di recuperare la lista dei documenti utilizzata l’ultima volta. Bisognerebbe prima individuare la fattispecie concreta, verificare la normativa italiana applicabile, controllare le disposizioni dello Stato estero interessato e, quando necessario, confrontarsi con la rappresentanza diplomatica competente.

Soltanto dopo si può stabilire quali documenti siano realmente necessari.

Dietro ogni urna che attraversa un confine c’è una volontà da rispettare

Può sembrare una questione puramente burocratica, ma dietro un’urna che attraversa una frontiera c’è quasi sempre qualcosa di molto più semplice e molto più importante. C’è una persona che desiderava tornare nel proprio Paese, essere sepolta vicino alla propria famiglia, rimanere nel luogo nel quale aveva trascorso la propria vita oppure vedere le proprie ceneri disperse in un posto che per lei aveva un significato particolare.

La normativa dovrebbe servire a rendere possibile quella volontà quando è compatibile con la legge, garantendo contemporaneamente dignità, identificazione, tracciabilità e certezza del procedimento. Non dovrebbe trasformarsi in una raccolta di timbri e nulla osta richiesti senza riuscire più a individuare con precisione la disposizione dalla quale derivano.

Per questo credo che, quando un ufficio ritiene necessario un nulla osta consolare, un passaporto mortuario o qualsiasi altro documento, sia perfettamente legittimo porre una domanda molto semplice: qual è la norma che lo richiede in questo specifico caso?

Non è una contestazione all’autorità. È esattamente il contrario. È applicare correttamente il diritto amministrativo e la normativa di polizia mortuaria.

Perché il famoso “abbiamo sempre fatto così”, nel nostro settore come in qualunque altro, non è una fonte del diritto.

Le ceneri attraversano sempre più spesso i confini perché da molto tempo sono le persone ad attraversarli. Italiani che hanno costruito la propria vita all’estero, stranieri che hanno vissuto per decenni nel nostro Paese, famiglie composte da persone di nazionalità differenti. È inevitabile che anche la morte rifletta una società molto più mobile rispetto a quella sulla quale sono state costruite molte delle nostre procedure.

Dobbiamo quindi imparare a gestire questi trasferimenti con maggiore uniformità e, soprattutto, con maggiore conoscenza delle norme. Senza semplificazioni pericolose, ma anche senza complicazioni inutili.

La regola dovrebbe essere molto semplice: chiedere tutto ciò che la legge richiede, ma soltanto ciò che la legge richiede.

Nicholas Cavalca NikFuneralManager



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