Disposizioni Anticipate di Trattamento: il diritto di decidere per sé, anche quando non si può più comunicare

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) consentono a ogni persona di esprimere in anticipo le proprie volontà sulle cure future, tutelando il diritto all’autodeterminazione, alleggerendo i familiari da scelte dolorose e trasformando il cosiddetto testamento biologico in un autentico atto di cura verso sé stessi e chi si ama.

Disposizioni Anticipate di Trattamento: il diritto di decidere per sé

Una domanda che riguarda tutti

C’è una scena che chiunque abbia vissuto da vicino una malattia grave conosce bene: la persona cara non è più in grado di comunicare, i medici attendono una risposta, e i familiari si trovano a dover decidere — spesso in pochi minuti, spesso in un corridoio d’ospedale — cosa fare. Quali terapie continuare. Se accettare una rianimazione. Se mantenere in vita artificialmente qualcuno che forse non avrebbe voluto.

È esattamente per evitare questa situazione — o quanto meno per affrontarla con una bussola — che la legge italiana ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento, comunemente note come DAT o “testamento biologico”. Non è uno strumento riservato ai malati terminali, né a chi è già anziano. È uno strumento per chiunque voglia esercitare in anticipo il proprio diritto all’autodeterminazione su ciò che riguarda il proprio corpo e la propria cura.


Cosa sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento e da dove vengono

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento sono regolamentate dall’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018, ed entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Si tratta di un documento con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari: quali accettare, quali rifiutare, e in quali circostanze. Come riportato dal Ministero della Salute nella pagina dedicata alle DAT, il documento può riguardare singoli trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, ma anche la nutrizione e l’idratazione artificiali — elementi spesso al centro delle situazioni più delicate di fine vita.

Le DAT non sono uno strumento nuovo nel panorama internazionale: nei paesi anglosassoni esistono da decenni sotto forma di advance directives o living will. In Italia il cammino legislativo è stato lungo e accidentato — sedici proposte di legge nella sola XVII legislatura, come documentato dalla Camera dei Deputati — prima di approdare alla legge del 2017, che ha finalmente dato all’istituto una base normativa solida e organica.


Il fiduciario: una persona di fiducia al proprio fianco

Uno degli elementi più importanti — e meno conosciuti — delle DAT è la possibilità di nominare un fiduciario. Come previsto dall’articolo 4 della Legge 219/2017, si tratta di una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, scelta liberamente dal disponente, che lo rappresenta nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie nel momento in cui non è più in grado di esprimersi autonomamente.

Il fiduciario non è un tutore nel senso giuridico tradizionale: è, come chiarito dal Ministero della Salute, un vero e proprio alter ego del disponente, incaricato di far valere le volontà espresse nelle DAT e di dialogare con l’équipe medica. Può essere un familiare, un amico, un convivente, o qualunque altra persona di fiducia. La sua nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT stesse o con atto successivo allegato.

Nominare un fiduciario è un atto di cura verso chi si ama: significa non lasciare soli i propri cari davanti a decisioni difficili, e dare a qualcuno gli strumenti per rappresentarci fedelmente.


Come si redigono le Disposizioni Anticipate di Trattamento e dove si depositano

Le DAT non richiedono moduli prestabiliti dalla legge — il contenuto è libero, purché la volontà sia espressa chiaramente — e possono essere redatte in tre forme, come indicato dal Ministero della Salute: come atto pubblico presso un notaio; come scrittura privata autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale; come scrittura privata consegnata direttamente all’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o tassa. Per chi non fosse in grado di scrivere fisicamente, la legge prevede che le volontà possano essere espresse anche attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Una volta depositate, le DAT vengono trasmesse alla Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della Salute dalla Legge di Bilancio del 2018 e operativa dal 1° febbraio 2020, regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020). La banca dati garantisce che il medico che ha in cura il paziente possa accedere immediatamente alle sue volontà in caso di incapacità di autodeterminarsi, tramite autenticazione con SPID o CNS.


Il medico è obbligato a rispettarle?

Sì, con alcune eccezioni precisamente definite. Il Ministero della Salute chiarisce che il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, solo in due circostanze: quando appaiono palesemente incongrue rispetto alla condizione clinica attuale del paziente, oppure quando siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della loro sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di disaccordo tra il medico e il fiduciario, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Questa architettura normativa persegue un equilibrio difficile ma necessario: garantire il rispetto della volontà del disponente, senza trasformare le DAT in un meccanismo rigido che ignori il cambiamento delle condizioni cliniche nel tempo. La legge riconosce che la medicina evolve, e che le volontà espresse anni prima potrebbero non coprire scenari clinici che all’epoca non esistevano.


Le DAT in Italia oggi: un diritto ancora poco esercitato

A più di sette anni dall’entrata in vigore della Legge 219/2017, quante persone hanno effettivamente redatto le proprie DAT? Il quadro è in miglioramento, ma la distanza tra il diritto garantito e la sua concreta fruizione resta significativa.

In assenza della relazione annuale che il Ministero della Salute sarebbe obbligato a presentare al Parlamento sull’attuazione della legge — e che non risulta essere stata prodotta — gli unici dati sistematici disponibili provengono dall’Osservatorio DAT dell’Associazione Luca Coscioni, che ha condotto un accesso agli atti su tutti i 7.677 Comuni italiani, con dati aggiornati a dicembre 2025. Secondo questo report, le DAT depositate in Italia dall’entrata in vigore della legge ammontano a 278.329, con una crescita del 18,2% rispetto a due anni prima nei Comuni che hanno fornito aggiornamenti comparabili. Il dato è destinato a essere sottostimato, poiché non include le DAT depositate presso notai, strutture sanitarie e uffici consolari, per le quali non esistono dati aggregati accessibili.

Le disparità territoriali sono molto marcate: in Trentino-Alto Adige si registra una DAT ogni 93 abitanti; in Campania, una ogni 276. Tra i capoluoghi, Bolzano guida con una DAT ogni 60 abitanti, mentre Napoli si colloca al 110° posto con una ogni 541 abitanti e Caserta è ultima con una ogni 749. La Lombardia guida in valori assoluti con 54.679 DAT depositate, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte.

Questi numeri descrivono un Paese in cui il diritto all’autodeterminazione sanitaria è formalmente garantito, ma ancora largamente sconosciuto o inaccessibile, con divari geografici che riflettono differenze culturali, organizzative e di accesso all’informazione.


Le Disposizioni Anticipate di Trattamento e la pianificazione condivisa delle cure

Accanto alle DAT, la Legge 219/2017 introduce all’articolo 5 un ulteriore istituto: la pianificazione condivisa delle cure. Si tratta di un percorso diverso dalle DAT, pensato non per chi sta bene e vuole disporre in anticipo, ma per chi è già affetto da una patologia cronica o progressiva: in questo caso, il paziente e il medico costruiscono insieme — con il coinvolgimento eventuale di familiari o del fiduciario — un piano terapeutico che tenga conto della traiettoria prevedibile della malattia e delle volontà del paziente rispetto ai possibili scenari futuri. È uno strumento di dialogo continuo, non un atto una tantum, e rappresenta forse la forma più matura di alleanza terapeutica che la legge italiana abbia mai riconosciuto.


Il senso dell’autodeterminazione anticipata

Redigere le DAT è un atto pratico — si compila un documento, si deposita in un ufficio. Ma nella sua sostanza è qualcosa di molto più profondo: è un tentativo di estendere la propria voce oltre il momento in cui la voce verrà meno.

La filosofia contemporanea ha molto da dire su questo. Come illustrato dalla Società Italiana di Medicina Narrativa nel suo approfondimento sull’identità narrativa, Paul Ricœur — nel suo Sé come un altro (Seuil, 1990; trad. it. Jaca Book, 1993) — sostiene che il soggetto umano non si identifica con una caratteristica fissa e statica, ma con la narrazione che costruisce della propria vita: un filo rosso che collega la pluralità delle esperienze e delle trasformazioni nel tempo, ciò che Ricœur chiama ipse, in opposizione all’identità meramente burocratica dell’idem. In questa prospettiva, le DAT sono un atto narrativo: sono il modo in cui il soggetto prende la parola in anticipo sull’ultimo capitolo della propria storia, e si assicura che quella storia rimanga coerente con i valori e le scelte che l’hanno definita.

Non è un caso che la stessa Legge 219/2017, all’articolo 1, collochi esplicitamente l’autodeterminazione accanto alla dignità e alla salute tra i diritti fondamentali che la norma intende tutelare. Il legislatore ha riconosciuto — almeno formalmente — che decidere della propria cura non è un privilegio o una concessione, ma un diritto costituzionalmente radicato, derivante dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, come richiamato dalla stessa legge.

Kant aveva scritto che l’essere umano deve essere trattato sempre come fine in sé e mai come mezzo. La medicina tecnologica del XXI secolo mette questa affermazione alla prova ogni giorno, nelle terapie intensive, nei reparti di rianimazione, nelle RSA. Le DAT sono uno degli strumenti con cui il diritto prova a tenere fede a quel principio.


Cosa scrivere nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento: alcune indicazioni pratiche

Non esiste un formato obbligatorio, ma alcuni elementi sono essenziali per rendere le DAT efficaci e non ambigue. È consigliabile: indicare chiaramente le proprie volontà rispetto a trattamenti specifici come la rianimazione cardio-polmonare, la ventilazione meccanica, la nutrizione e l’idratazione artificiali, la dialisi; specificare in quali circostanze si desidera o non si desidera che vengano applicati tali trattamenti (stato vegetativo, malattia terminale, demenza avanzata, ecc.); nominare il fiduciario con nome, cognome e dati di contatto; firmare e datare il documento in presenza di due testimoni o di un notaio.

È inoltre importante aggiornare le DAT nel tempo, specialmente in caso di cambiamenti significativi della propria condizione di salute o dei propri valori. La legge prevede che possano essere modificate o revocate in qualsiasi momento con le stesse modalità della redazione originale; in caso di emergenza che impedisca di procedere nelle forme ordinarie, la revoca può avvenire anche con dichiarazione verbale raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.


Conclusione: un atto di cura verso sé stessi e verso chi si ama

Le DAT non sono un documento funebre. Non si redigono perché si pensa di morire presto, né perché si è pessimisti sulla propria salute. Si redigono perché si è consapevoli che la vita può cambiare in modo imprevedibile, e perché si vuole che quella consapevolezza — maturata in un momento di lucidità e di libertà — continui a parlare per noi anche quando non potremo più farlo direttamente.

Sono anche un atto d’amore verso i propri familiari: togliere loro il peso di decisioni impossibili, in momenti di dolore, è forse il gesto più premuroso che si possa compiere in anticipo. Come ha scritto Ricœur, l’identità di una persona è la narrazione che essa costruisce di sé stessa nel tempo: le DAT sono il modo in cui quella narrazione si prende cura del proprio finale.


Per approfondire

  1. Italia. Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2018.
  2. Ministero della Salute. Disposizioni anticipate di trattamento [Internet]. Roma: Ministero della Salute; [data di consultazione 2026 lug 7].
  3. Ministero della Salute. Banca dati delle DAT [Internet]. Roma: Ministero della Salute; [data di consultazione 2026 lug 7].
  4. Italia. Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168. Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 13 del 17 gennaio 2020.
  5. Italia. Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Art. 1, commi 418-419 (istituzione Banca dati DAT). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario n. 302 del 29 dicembre 2017.
  6. Camera dei Deputati. Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento [Internet]. Roma: Camera dei Deputati; 2021 nov 16 [citato 2026 lug 7]. Disponibile da: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105073.pdf
  7. Associazione Luca Coscioni. Osservatorio DAT – Report dicembre 2025 [Internet]. Roma: Associazione Luca Coscioni; 2025 dic. Citato in: Quotidiano Sanità, 2026. Disponibile da: https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/testamento-biologico-boom-di-dat-182-in-due-anni-ass-coscioni-cresce-consapevolezza-nonostante-il-silenzio-dello-stato/
  8. Ricœur P. Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil; 1990. [trad. it.: Sé come un altro. Milano: Jaca Book; 1993.]
  9. Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN). Identità narrativa [Internet]. [data di consultazione 2026 lug 7]. Disponibile da: https://www.simenitalia.it/identita-narrativa/
  10. Biodiritto.org. L. 219/2017: norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento [Internet]. Trento: BioLaw Journal; [data di consultazione 2026 lug 7].


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