Accanimento terapeutico: quando la cura diventa un danno

Accanimento terapeutico: quando la cura diventa un danno

Curare non significa prolungare la vita a ogni costo

Nel momento in cui una malattia grave — inguaribile o in fase terminale — entra nella vita di una persona e della sua famiglia, si apre una delle domande più difficili che la medicina moderna ponga: fino a quando curare? Con quali mezzi? Quando si tratta di accanimento terapeutico? E soprattutto: chi decide?

La risposta non è mai soltanto clinica. È una domanda che tocca il diritto, l’etica, la filosofia e — nella quotidianità dei reparti e delle famiglie — la carne viva dell’esperienza umana. Al centro di questa domanda sta il concetto di accanimento terapeutico: una delle nozioni più dibattute della bioetica contemporanea, e al tempo stesso una delle meno conosciute dal grande pubblico nella sua vera complessità.


Accanimento terapeutico, una contraddizione già nel nome

Il termine accanimento terapeutico porta in sé una tensione semantica che non è solo retorica. Come ha osservato il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) nella sua mozione del 30 gennaio 2020, l’espressione rivela una contraddizione interna: terapia ha una connotazione positiva, rimanda all’atto di cura, al beneficio atteso per il paziente; accanimento indica invece un eccesso negativo, una perseveranza fuori misura che non si accorda con la positività del primo termine. Per questa ragione, il CNB ha preferito adottare l’espressione “ostinazione irragionevole” o “accanimento clinico”, terminologia oggi accolta anche dalla legislazione italiana — che, come vedremo, non usa mai le parole “accanimento terapeutico” — e che rimanda con più precisione alla natura del problema: non il fatto di curare, ma il fatto di continuare a curare oltre ogni ragionevolezza, infliggendo sofferenza senza alcun realistico beneficio.

L’Enciclopedia Treccani, nel suo Lessico del XXI Secolo, individua tra i criteri principali per definire l’accanimento terapeutico l’inutilità — ovvero l’inefficacia della terapia sotto il profilo clinico — e la penosità — ovvero la grave sofferenza imposta al malato in assenza di realistiche prospettive di miglioramento. Sono criteri che spingono a guardare non all’atto medico in sé, ma ai suoi effetti concreti sulla persona.


Cosa dice la legge italiana sull’accanimento terapeutico

L’Italia ha affrontato questi temi con due strumenti normativi fondamentali, entrambi indispensabili per orientarsi.

Il primo è la Legge 15 marzo 2010, n. 38 sulle cure palliative e la terapia del dolore (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010), che ha sancito il diritto del malato inguaribile a ricevere cure attive finalizzate non alla guarigione, ma alla qualità della vita residua. È la legge che ha posto le basi per un sistema di assistenza che affianca — e quando necessario sostituisce — la cura orientata alla guarigione.

Il secondo, e più diretto sul tema che ci riguarda, è la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2018), recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. L’articolo 1 dichiara esplicitamente che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato dell’interessato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

L’articolo 2, comma 2 della medesima legge affronta direttamente l’ostinazione irragionevole: nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, come riportato dal testo della legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In parallelo, la legge impone di garantire comunque un’adeguata terapia del dolore.

Va notata una differenza rilevante tra la legge e il Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO), aggiornato nel 2014. Come sottolineato da Quotidiano Sanità in un’analisi giuridica approfondita, la legge limita il divieto di ostinazione irragionevole ai casi di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, mentre l’articolo 16 del Codice deontologico adotta un criterio più ampio — il beneficio concreto per la salute del malato e il miglioramento della qualità della vita — senza vincolarsi necessariamente alla prossimità della morte. Questo scarto genera tuttora margini interpretativi che la pratica clinica e la giurisprudenza continuano a esplorare.


Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il principale strumento che la Legge 219/2017 mette a disposizione dei cittadini per esercitare il diritto all’autodeterminazione anche nelle fasi in cui non si è più in grado di esprimere la propria volontà sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente note come “testamento biologico” o “biotestamento”.

Come previsto dall’articolo 4 della legge, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari — comprese la nutrizione e l’idratazione artificiali. Può inoltre indicare un fiduciario, una persona di sua scelta che la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie nel momento in cui non fosse più in grado di esprimersi autonomamente.

Le DAT possono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata all’ufficio dello stato civile del proprio Comune, e dal 2018 possono essere registrate in una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute. Il medico è tenuto a rispettarle, salvo che appaiano palesemente incongrue rispetto alla condizione clinica attuale o che siano sopravvenute terapie non prevedibili al momento della loro sottoscrizione.

Questo istituto rappresenta un passo importante verso il riconoscimento della persona come soggetto attivo della propria cura — anche, e soprattutto, quando la forza di parlare viene meno.


La proporzionalità come criterio: tra medicina ed etica

Al di là della cornice normativa, il vero nodo concettuale dell’accanimento terapeutico è il criterio di proporzionalità. Non si tratta di stabilire se cure più o meno aggressive siano “giuste” in astratto, ma di valutare, caso per caso, se i benefici attesi siano proporzionati al peso — fisico, psicologico, relazionale — che la terapia impone al paziente.

Come evidenziato dall’Enciclopedia Treccani, attualmente si distingue tra mezzi proporzionati e sproporzionati, tenendo nella massima considerazione i desideri del malato e dei suoi familiari, nonché il parere dei medici chiamati a valutare se le tecniche messe in opera appaiano sproporzionate rispetto ai risultati prevedibili e se impongano sofferenze e disagi maggiori degli eventuali benefici.

Questo principio di proporzionalità non è privo di complessità. Poiché anche i tribunali tendono a non sostenere più le decisioni unilaterali dei medici, si assiste — come osservato dall’Enciclopedia Treccani — a un ricorso sistematico ai comitati competenti per l’etica clinica quale passaggio obbligato prima della via giudiziale, con l’etica medica che trova il suo baricentro nella conversazione, piuttosto che nella valutazione unilateale. La decisione non appartiene più al solo medico: è il frutto di un dialogo.


Il peso della filosofia: il diritto di morire con dignità

Sarebbe riduttivo affrontare il tema dell’accanimento terapeutico senza interrogarsi sulle radici filosofiche del diritto all’autodeterminazione. Perché una persona dovrebbe avere il diritto di rifiutare cure che potrebbero prolungarle la vita? La risposta non è ovvia, e la storia del pensiero ha prodotto prospettive assai diverse.

La filosofia moderna ha affrontato questo nodo in modo sistematico soprattutto a partire dalla seconda metà del Novecento, quando il progresso tecnologico ha reso concretamente possibile ciò che prima era inimmaginabile: mantenere in vita un corpo per settimane, mesi, anni, anche in assenza di qualsiasi prospettiva di ripresa della coscienza o della vita di relazione.

Immanuel Kant aveva posto la persona al centro del suo sistema etico con il principio per cui l’essere umano deve sempre essere trattato come fine in sé e mai come mezzo. Questa intuizione — nata in un contesto ben diverso — ha ispirato decenni di riflessione bioetica: se la persona è fine in sé, allora anche la sua volontà rispetto alla propria vita e alla propria morte ha una dignità che non può essere ignorata o sovrascritta.

Hans Jonas, nel suo Il principio responsabilità (Das Prinzip Verantwortung, 1979, trad. it. Einaudi 1990), ha elaborato una prospettiva che tocca direttamente il tema. Jonas non demonizza il progresso tecnico, ma mette in guardia contro ciò che chiama la “reificazione” dell’uomo — la riduzione della persona a oggetto di intervento tecnologico, privata della sua soggettività. Applicando questo principio al contesto biomedico nel successivo Tecnica, medicina ed etica (1985), Jonas sostiene che la prudenza debba essere il principio primo della bioetica: il progresso tecnico non può cancellare la dignità dell’essere umano, né può trasformare la medicina in uno strumento di prolungamento meccanico della vita a prescindere dalla qualità di quell’esistenza. In questa lettura, l’accanimento terapeutico non è solo un errore clinico — è una forma di irresponsabilità etica, un’arroganza tecnologica che disconosce la persona nella sua interezza.

Su un piano diverso, Paul Ricœur — filosofo francese del Novecento — ha sviluppato una riflessione sull’identità narrativa che si rivela preziosa in questo contesto. Per Ricœur, ciascuna persona è l’autore della propria storia: l’identità non è un dato statico, ma una narrazione in costruzione. In questa prospettiva, la malattia grave interrompe o deforma la narrazione; le scelte relative alla propria morte non sono che l’ultimo capitolo di quella storia, e appartengono di diritto a chi quella storia ha vissuto. Sottrarre al malato la possibilità di orientare la propria fine è, in questo senso, una violazione dell’identità più profonda della persona.


La linea sottile tra accanimento terapeutico e cura

Occorre essere chiari su un punto che spesso viene frainteso nel dibattito pubblico: rinunciare all’accanimento terapeutico non significa abbandonare il paziente. Non significa smettere di curare. Significa — come chiarito dalla Legge 219/2017 e dalle linee della medicina palliativa — spostare il centro della cura dalla malattia alla persona, dai numeri degli esami alla qualità dell’esperienza vissuta.

Come ha ribadito il Comitato Nazionale per la Bioetica nella sua mozione del 2020, il superiore interesse del paziente — definito a partire dalla sua condizione clinica, dal suo grado di sofferenza e nel rispetto della sua dignità — deve essere l’unico criterio ispiratore. Non la volontà dei familiari di non “arrendersi”, non la difensività del medico, non il peso burocratico delle scelte non documentate: solo e sempre il bene della persona malata, inteso in modo globale.

In questo senso, la Legge 38/2010 e la Legge 219/2017 insieme tracciano un orizzonte coerente: da un lato il diritto alle cure palliative come forma attiva di assistenza fino all’ultimo momento di vita, dall’altro il diritto a rifiutare trattamenti sproporzionati e a esprimere anticipatamente le proprie volontà. Non sono due leggi in contraddizione: sono due facce dello stesso principio — la dignità della persona malata non si ferma davanti alla porta di un reparto di terapia intensiva.


Conclusione: l’autodeterminazione come atto d’amore verso sé stessi

Il dibattito sull’accanimento terapeutico non è un dibattito sulla morte. È un dibattito sulla vita — su come vogliamo viverla fino in fondo, su chi ha il diritto di decidere per noi quando non possiamo più farlo da soli, su quali valori vogliamo che guidino le scelte di chi ci assiste.

Redigere le proprie DAT, parlare con i propri cari di questi temi, informarsi sui propri diritti: non sono atti di resa, ma esercizi profondi di responsabilità verso sé stessi e verso chi ci vuole bene. Sono il modo in cui possiamo assicurarci che — anche nell’ora più difficile — la nostra storia continui a essere la nostra.


Per approfondire

  1. Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2018.
  2. Legge 15 marzo 2010, n. 38. Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 65 del 19 marzo 2010.
  3. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO). Codice di Deontologia Medica. Art. 16 – Accanimento diagnostico terapeutico. Roma: FNOMCEO; 2014.
  4. Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di vita. Mozione del 30 gennaio 2020. Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2020. Disponibile da: https://bioetica.governo.it/it/documenti/mozioni/accanimento-clinico-o-ostinazione-irragionevole-dei-trattamenti-sui-bambini-piccoli-con-limitate-aspettative-di-vita/
  5. Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). Cure palliative. Parere del 14 dicembre 2023. Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2023. Disponibile da: https://bioetica.governo.it/media/tbfmesys/p151_2023-cure-palliative_def.pdf
  6. Jonas H. Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt/M.: Insel Verlag; 1979. [trad. it.: Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. Torino: Einaudi; 1990.]
  7. Jonas H. Technik, Medizin und Ethik. Frankfurt/M.: Insel Verlag; 1985. [trad. it.: Tecnica, medicina ed etica. Sulla prassi del principio di responsabilità. Torino: Einaudi; 1997.]
  8. Ricœur P. Soi-même comme un autre. Paris: Éditions du Seuil; 1990. [trad. it.: Sé come un altro. Milano: Jaca Book; 1993.]
  9. Tigano V. Il divieto di accanimento terapeutico nella sfera del diritto penale: obblighi di garanzia del medico, autodeterminazione del paziente e rischio consentito [Internet]. Roma: SIPOTRA; 2020. Disponibile da: https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/01/Il-divieto-di-accanimento-terapeutico-nella-sfera-del-diritto-penale-obblighi-di-garanzia-del-medico-autodeterminazione-del-paziente-e-rischio-consentito.pdf
  10. VIDAS. Accanimento terapeutico, consenso informato e DAT [Internet]. Milano: VIDAS; [data di consultazione 2026 lug 6]. Disponibile da: https://www.vidas.it/approfondimenti/accanimento-terapeutico-consenso-informato-dat/


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